Con Deliberazione 554 del 6 giugno 2019 è stato adottato il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato:
modulo per presentare l'istanza di accesso civico semplice
modulo per presentare l'istanza di accesso civico generalizzato
Responsabile aziendale della trasparenza è la Dr.ssa. Gloria Ciccarelli
tel. 06.68357129 - 7094 email: gloria.ciccarelli@aslroma1.it
informazioni sull'ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge n. 241/1990 e ss.mm.)