Accesso civico


Accesso civico 

 

Con Deliberazione 554 del 6 giugno 2019 è stato adottato il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

“La richiesta di accesso civico  non  è  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 

L'amministrazione, entro trenta giorni,  procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente, ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti risultano  già  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato:

modulo per presentare l'istanza di accesso civico semplice

modulo per presentare l'istanza di accesso civico generalizzato

Responsabile aziendale della trasparenza è la Dr.ssa. Gloria Ciccarelli 

tel. 06.68357129 - 7094 email: gloria.ciccarelli@aslroma1.it

 

informazioni sull'ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge n. 241/1990 e ss.mm.)