Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria


Accesso civico “semplice” concernente pubblicazioni obbligatorie (Art. 5, comma 1, D. Lgs 33/2013 come modificato dal D.L. 97/2016)

L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. Di fatto sopperisce l’eventuale inadempimento dell’ente di fronte “l’obbligo previsto dalla normativa in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”

Modalità di esercizio del diritto

L'istanza di accesso civico è gratuita e non necessita di motivazione.

L'istanza va presentata tramite l'apposito modulo, secondo le indicazioni fornite nello stesso, al Responsabile aziendale della Trasparenza secondo le seguenti modalità:

Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it

Se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo protocollo.inf@aslroma1.it

Scarica il modulo per presentare l'istanza di accesso civico: clicca qui


Cosa accade dopo aver presentato l'istanza

Dopo aver ricevuto l'istanza il Responsabile della Trasparenza verifica l'appropriatezza della stessa e la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione.

Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile provvederà, entro 30 giorni, ad indicare all'istante il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare non pubblicati, il Responsabile della Trasparenza richiederà alla Struttura competente (individuata in base al Programma per la Trasparenza aziendale) di provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.