Whisteblowing


Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti - c.d. disciplina "whistleblowing"

L’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, novella infatti il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introducendo dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, inoltre la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

La schermata principale dell’applicativo si compone di due separati moduli di compilazione:

SEGNALAZIONE e REGISTRAZIONE PROFILO

proprio al fine di garantire che l'identità di chi segnala non sia rivelata e resti quindi celata, senza il suo consenso, anche allo stesso RPTC che la riceve, è previsto che il segnalate registri i propri dati in un separato modulo dell’applicativo.

Al termine di ogni fase, modulo REGISTRAZIONE PROFILO, modulo SEGNALAZIONE, verrà generato un “codice univoco” e una “key code” - che da un lato sostituisce il dato identificativo del segnalante - da utilizzarsi poi per procedere all’inserimento e l’invio della segnalazione, dall'altro l’altro servirà per i successivi accessi e per dialogare con l’RPTC aziendale in maniera anonima e spersonalizzata al fine di fornire eventuali ulteriori utili informazioni sull’illecito rilevato.

È importante conservare con cura entrambi i “codici univoci” e le “key code”, in quanto, in caso di smarrimento, non potranno essere in alcun modo recuperati, rigenerati o duplicati nemmeno dal gestore dell’applicativo.

Link all’applicativo.